STATUTO Statuto dell’Associazione “Gruppo Utenti e Sviluppatori PHP italiani”
TITOLO I: Denominazione / sede
ART. 1
E’ costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, una associazione senza fini di lucro, non commerciale, apartitica e apolitica, operante nel settore dell’informatica che assume la denominazione di “Gruppo Utenti e Sviluppatori PHP italiani”.
L’associazione ha la sede legale in Faenza (RA), Via Lesi n° 4 e la sua durata è illimitata. Il cambio di indirizzo e di sede non comporta alcuna variazione al presente statuto.
TITOLO II: Scopo / oggetto
ART. 2
L’associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
Essa opera senza scopo di lucro e con finalità di diffondere l’utilizzo e promuovere lo sviluppo dei linguaggi per il Web, quali PHP e Javascript, e di promuovere le buone pratiche per lo sviluppo degli applicativi.
L’Associazione svolge inoltre un’attività di evangelizzazione informatica in collaborazione con altri enti con l’intento di diffondere e ampliare la conoscenza delle tematiche riguardanti il Web.
Per il raggiungimento di tali scopi l’Associazione potrà:
- avvalersi prevalentemente dell’attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati;
- raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l’economia e la funzionalità dell’Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
- dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
- organizza e gestisce manifestazioni a carattere tecnico, seminari e corsi di formazione, nonché la preparazione e la diffusione (mediante appropriati mezzi cartacei, multimediali, telematici, o altri ritenuti idonei) di materiale informativo;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
TITOLO III: Soci
ART. 3
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi di cui all’art.2 e che si impegnino a realizzarli.
ART. 4
Chi intende essere ammesso all’Associazione come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda (predisposta dal Consiglio Direttivo) al Consiglio Direttivo stesso, impegnandosi al versamento della quota associativa annuale, ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell’Associazione. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
All’atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento. Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’associazione previo assenso scritto del socio. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di rifiuto della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata accolta. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
I soci si suddividono in:
- soci fondatori: partecipano alla costituzione dell’Associazione;
- soci ordinari: partecipano attivamente alle iniziative associative con la loro opera spontanea e gratuita;
- soci sostenitori: contribuiscono in misura maggiore alla realizzazione delle iniziative con la loro opera spontanea e gratuita;
- soci benefattori: sostengono l’Associazione in maniera economica;
- soci onorari: sono soggetti proposti dai soci fondatori per i loro titoli, riconoscimenti, cultura utilizzata per l’attività dell’Associazione.
A prescindere dalla categoria tutti i soci hanno uguali diritti e doveri.
ART. 5
La qualifica di socio da’ diritto:
– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
– a godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.
ART. 6
I soci sono tenuti:
1. al pagamento della quota associativa annuale all’atto di presentazione della richiesta di iscrizione a socio;
2. all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
3. a partecipare alle assemblee esercitando il diritto di voto;
4. a impegnarsi, nei limiti delle proprie possibilità nello svolgimento delle attività dell’Associazione e in quelle volte al suo progredire.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Perdita della qualifica di socio
ART. 7
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.
ART. 8
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
c. che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.
Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
ART. 9
L’esclusione del socio deve essere notificata all’interessato a mezzo raccomandata contenente le motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione.
I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo asso ciativo annuale versato.
TITOLO IV: Risorse economiche – Fondo Comune
ART. 10
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a. quote e contributi degli associati;
b. eredità, donazioni e legati;
c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazio ne né all’atto del suo scioglimento.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
L’Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al presente articolo lettere b), c),d), e), nonché per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni del reddito imponibile di cui all’art 22 della L 383 del 7.12.2000 di disciplina delle associazioni di promozione Sociale. Esercizio sociale
ART. 11
L’esercizio sociale è annuale e va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all’Assemblea degli associati per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. TITOLO V
Organi dell’Associazione
ART. 12
Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea degli associati;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
d. il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo. Assemblee
ART. 13
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
ART. 14
L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.
In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
a. elezione del Consiglio direttivo;
b. elezione eventuale del Collegio dei Revisori dei Conti;
c. approvazione del rendiconto economico-finanziario;
d. approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
e. approvazione di eventuali Regolamenti;
f. deliberazione in merito all’esclusione dei soci.
ART. 15
L’assemblea, di norma, e’ considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
ART. 16
L’Assemblea viene convocata con preavviso di almeno 7 giorni tramite i seguenti mezzi d’informazione: lettera raccomandata A/R, fax e Posta Elettronica (Certificata) e contestuale pubblicazione nel sito internet dell’Associazione. La convocazione dell’assemblea deve prevedere l’ordine del giorno,il luogo in cui si svolge l’assemblea, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.
L’assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè nel territorio della Repubblica Italiana.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico – finanziario.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e’ regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.
In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria